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CODICE DEONTOLOGICO dell’ASSOCIAZIONE DEI COUNSELOR PROFESSIONISTI

 

PRESENTAZIONE

"Il Counseling è una relazione d’aiuto che muove dall’analisi dei problemi del cliente, si propone di costruire una nuova visione di tali problemi e di attuare un piano di azione per realizzare le finalità desiderate dal cliente (prendere decisioni, migliorare relazioni, sviluppare la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, superare conflitti)".

Il professionista formato ad esercitare la professione del counseling è chiamato “Counselor”. Il counselor è il professionista che mediante ascolto, sostegno ed orientamento, migliora le relazioni interpersonali (la relazione di ogni persona con se stessa), ed extra-personali (le relazioni nella coppia, nella famiglia, nei gruppi, nelle formazioni sociali e nelle istituzioni).

Articolo 1 PREMESSA

1. Il Codice Deontologico rappresenta, per ogni associato, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza.

2. II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui il Counselor deve attenersi nell'esercizio della propria professione.

3. Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, qualunque violazione al codice penale.

4. Le norme deontologiche indicate nel presente codice sono di natura vincolante: la loro inosservanza sarà verificata e valutata dalla Commissione Deontologica.

Articolo 2 PRINCIPI GENERALI

1. Il Counselor fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza, del rispetto, dell’autenticità, della congruenza, dell’ascolto, della responsabilità e della competenza.

2. L’attitudine del Counselor è basata sul rispetto per i diritti umani e sull’accettazione delle differenze personali e culturali. Egli è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche.

3. Il Counselor è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare la propria formazione attraverso un aggiornamento permanente ed il ricorso alla supervisione.

4. Il Counselor è responsabile dei propri atti professionali. E’ tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

5. Il Counselor considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere dell’individuo, del gruppo e della comunità.

6. Il Counselor tratta con riservatezza tutte le informazioni dei clienti. E’strettamente tenuto al segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.

7. Il Counselor agisce in conformità e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 3 RAPPORTI CON IL CLIENTE

1. Il Counselor deve essere in grado di fornire al cliente informazioni adeguate sui confini deontologici della sua professione, le finalità, gli assunti teorici e metodologici.

2. Il Counselor concorda con il cliente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico; ne favorisce l’autonomia, rispettando la sua capacità di prendere decisioni e di operare cambiamenti.

3. In ogni contesto professionale, il counselor deve adoperarsi affinché sia rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista a cui rivolgersi.

4. Il counselor evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o che possano recare danno all’immagine sociale della professione.

5. Costituisce illecito deontologico sfruttare il cliente da un punto di vista finanziario,sessuale, emotivo od in qualunque altro modo.

6. Il counselor è tenuto a garantire al cliente la piena libertà di concedere, di rifiutare o di ritirare il consenso alla diffusione in forma anonima del percorso realizzato.

Articolo 4 TRASPARENZA E SEGRETO PROFESSIONALE

1. Il counselor è tenuto a mantenere una condotta volta alla trasparenza ed alla verità.

2. Il Counselor prende tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che il cliente non subisca danni fisici o psicologici durante la consulenza. Laddove vengano utilizzate tecniche bioenergetiche è fatto assoluto divieto di violare non solo le aree corporee intime come le mucose, ma anche tutte le aree corporee ritenute sensibili dal cliente.

3. Il counselor deve mantenere la riservatezza sui dati sensibili delle prestazioni professionali.

4. Il counselor non è tenuto al segreto professionale nei casi di minori con situazioni di maltrattamento, abuso, istigazione a delinquere, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, sfruttamento, ecc.. In questi casi fa riferimento ai genitori o ai tutori (se non sono essi stessi causa della situazione), o all’autorità preposta.

Articolo 5 RESOCONTI E RELAZIONI

1. Il counselor non fa resoconti scritti di carattere valutativo, specie se diagnostici ad eccezione di richieste provenienti da parte dell’autorità giudiziaria. Spesso il resoconto scritto cristallizza e definisce una situazione relazionale che il counselor si propone invece di far evolvere.

2. Se è il caso, fa resoconti, solo in forma narrativa e descrittiva (storie di vita autobiografia) a scopo didattico.

Articolo 6 RAPPORTO CON COLLEGHI

1. I rapporti tra i Counselor devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza, della corresponsabilità e dell’armonia.

2. Il Counselor promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. Si impegna a comunicare alla comunità professionale i progressi delle sue conoscenze, dei suoi metodi e delle sue tecniche.

3. Può avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali realizza opportunità di integrazione e valorizzazione delle reciproche competenze.

4. Il counselor si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il counselor è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile deontologico.

5. E’ eticamente e deontologicamente corretto informare il Responsabile Deontologico o la Commissione Deontologica di condotte lesive della dignità di appartenenza alla professione Counselor.

Articolo 7 LA PROFESSIONE

1. Il Counselor conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad esse riferimento.

2. Il Counselor è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono ad altre professioni, attività riservate. Il Counselor è tenuto a conoscere il contenuto delle principali norme, nel caso in cui collabori con tali professionisti. Qualora si trovasse in condizioni di incertezza è tenuto ad informarsi e, preventivamente, ad astenersi per non contravvenire a tali norme.

3. Il counselor contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate ed utilizza il proprio titolo professionale per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 8 SANZIONI

1. Il Responsabile Deontologico valuta le segnalazioni pervenute e dispone l’avvio di un procedimento disciplinare o l’archiviazione a seguito di una istruttoria preliminare. Il Collegio dei Probiviri, dopo aver ascoltato il collega ed eventuali testimoni, dispone la sanzione disciplinare nei termini dell’ avvertimento, di una nota di biasimo, della sospensione e della radiazione dal registro.


Il presente codice deontologico è stato recepito dalla Assemblea Generale 13.02.2010

 

Il Presidente

Emanuela Mazzoni

 

 

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