CODICE DEONTOLOGICO della FEDERAZIONE PREPOS
Presentazione
"Il Counseling è una relazione d’aiuto che muove dall’analisi dei problemi del cliente,
si propone di costruire una nuova visione di tali problemi
e di attuare un piano di azione per realizzare le finalità desiderate dal cliente
(prendere decisioni, migliorare relazioni, sviluppare la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, superare conflitti)".
Articolo 1
Premessa
1. Il Codice Deontologico rappresenta, per ogni socio, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza.
2. II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui il Counselor deve attenersi nell'esercizio della propria professione.
3. Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, qualunque violazione al codice penale.
4. Le norme deontologiche indicate nel presente codice sono di natura vincolante: la loro inosservanza sarà verificata e valutata dal Comitato Disciplinare Counseling.
Articolo 2
Principi generali
1. Il Counselor fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell’ascolto, della responsabilità e della competenza.
2. L’attitudine del Counselor è basata sul rispetto per i diritti umani e sull’accettazione delle differenze personali e culturali. Egli è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche.
3. Il Counselor è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare la propria formazione attraverso un aggiornamento permanente ed il ricorso alla supervisione.
4. Il Counselor è responsabile dei propri atti professionali. E’ tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
5. Il Counselor considera suo dovere accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere
dell’individuo, del gruppo e della comunità.
6. Il Counselor
tratta con
riservatezza tutte le informazioni dei clienti. E’
strettamente tenuto al segreto professionale, salvo per i casi
previsti dalla legge in vigore.
7. Il Counselor agisce in conformità e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.
Articolo 3
Rapporti con il cliente
1. Il Counselor fornisce al cliente informazioni adeguate sui confini deontologici della sua professione, le finalità, gli assunti teorici e metodologici.
2. Il Counselor concorda con il cliente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico; ne favorisce l’autonomia, rispettando la sua capacità di prendere decisioni e di operare cambiamenti.
3. In
ogni contesto professionale, il counselor deve adoperarsi affinché sia
rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del
professionista a cui rivolgersi.
4. Il
Counselor prende tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che il
cliente non subisca danni fisici o psicologici durante la consulenza.
5. Il counselor evita commistioni tra il ruolo
professionale e vita privata che possano interferire con l’attività
professionale o che possano recare danno all’immagine sociale della
professione.
6. Costituisce
illecito deontologico sfruttare il cliente da un punto di vista
finanziario,sessuale, emotivo od in qualunque altro modo.
7. Il counselor è tenuto a garantire al cliente la piena libertà di concedere, di rifiutare o di ritirare il consenso alla diffusione in forma anonima del percorso realizzato.
8. Il counselor deve mantenere la riservatezza sulle prestazioni professionali oltre che per i contenuti anche relativamente alla prestazione stessa.
9. Il counselor è sempre tenuto al segreto professionale anche in caso di morte o di minori a meno che quest’ultimo viva una situazione di pericolo o di sfruttamento.
Articolo 4
Rapporto con colleghi
1. I rapporti tra i Counselor devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza, della corresponsabilità e dell’armonia.
2. Il Counselor promuove
e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. Si
impegna a comunicare alla comunità professionale i progressi delle sue
conoscenze, dei suoi metodi e delle sue tecniche.
3. Può avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali
realizza opportunità di integrazione e valorizzazione delle reciproche
competenze.
4. Il counselor si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il counselor è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile deontologico
5. E’ eticamente e deontologicamente corretto informare il Responsabile Etico Disciplinare Counseling di condotte lesive della dignità di appartenenza alla professione Counselor.
Articolo 5
La professione
1. Il Counselor conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad esse riferimento.
2. Il Counselor è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono ad altre professioni, attività riservate. Il Counselor è tenuto a conoscere il contenuto delle principali norme, nel caso in cui collabori con tali professionisti. Qualora si trovasse in condizioni di incertezza è tenuto ad informarsi e, preventivamente, ad astenersi per non contravvenire a tali norme.
3. Il counselor contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate ed utilizza il proprio titolo professionale per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 6
Sanzioni
1. Il responsabile deontologico valuta le segnalazioni pervenute e dispone l’avvio di un procedimento disciplinare o l’archiviazione a seguito di una istruttoria preliminare. La segreteria operativa, dopo aver ascoltato il collega ed eventuali testimoni, dispone la sanzione disciplinare nei termini dell’ avvertimento, di una nota di biasimo, della sospensione e della radiazione.