PROPOSTA DI LEGGE n. 1934
Testo unificato della Commissione
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi
(le parti evidenziate
in rosso riportano gli emendamenti
approvati, le parti soppresse sono cancellate)
Art. 1.
(Oggetto e definizioni)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell'Unione
europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione,
disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata
in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il
concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a
soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del
codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali
e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. L'esercizio della professione è libero e fondato
sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede,
dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza,
dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi,
della responsabilità del professionista.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma
associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi e
individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e
l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di
conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale.
Art. 2.
(Associazioni professionali)
1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1,
comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di
natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli
associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole
sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni
professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti
associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza
dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e
tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità
dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti,
adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e
stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le
violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela
dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per
il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con
i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli
iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di
denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini
o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare per quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge».
Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 11 sostituire le parole: «degli articoli 6, comma 4, e 10» con le seguenti: «degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10.
Art. 3.
(Forme aggregative delle associazioni)
·
Le associazioni possono costituire forme aggregative,
nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali,
rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
· Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, mantenendo propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e
agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione
delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione
delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di
rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e
istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono
controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della
verifica del rispetto e della congruità degli standard
professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di
condotta definiti dalle stesse associazioni.
Art. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali)
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme
aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità
per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza,
veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare
il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato
di qualità dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della
presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o
della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni
fornite nel sito web.
Art. 5.
(Contenuti degli elementi informativi)
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) il possesso
l’eventuale possesso di
un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma
UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.
Art. 6.
(Autoregolamentazione volontaria)
1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e
la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le
professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione
degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla
conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e
UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio
dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate
dalla normativa tecnica UNI costituiscono princìpi e criteri generali
che disciplinano l'esercizio auto-regolamentato della singola attività
professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione
ai professionisti e agli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte
dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle
attività professionali di cui all'articolo 1.
Art. 7.
(Sistema di attestazione)
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
Art. 8.
(Validità dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari
al periodo per il quale il professionista risulta iscritto
all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della
periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista
dall'associazione stessa
ed è
rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente
periodo. La scadenza
dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che
ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del
proprio numero di iscrizione all'associazione.
Art. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le
forme aggregative di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione
della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività
professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici
organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi
nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima
consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni
possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della
conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di
indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi
dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma
2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo
unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non
iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma
tecnica UNI definita per la singola professione.
Art. 10.
(Vigilanza e sanzioni)
·
La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito
web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui
all'articolo 7, comma 1, contenente informa zioni non veritiere, sono
sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo
economico, che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente
alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.
1. Il Ministero dello sviluppo economico
svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle previsioni
della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web
dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7,
comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai
sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 11.
Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.