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PIANO DI ATTUAZIONE PER UN CORSO POMERIDIANO SERALE (EDA) PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE DI BIBBIENA
Emilia Scotto
A seguito della realizzazione del progetto dell’OF in Bibbiena si è fatta strada la necessità di rispondere con interventi adeguati alla volontà dei giovani di riprendere gli studi e, a tal fine si è redatto, il seguente progetto di realizzazione di un corso pomeridiano serale.
Il progetto comprende tre parti: a) quadro normativo di riferimento, b) progetto attuativo, c) interventi di supporto
QUADRO NORMATIVO EDA ( vd. www.istruzione.it )
Direttiva n. 22 del 06/02/2001
Documenti contrattuali: stralci
Direttiva Ministeriale n. 175 del 28 giugno 2000
Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e
comunità montane, per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli
adulti (2 marzo 2000)
Accordo
EDA
Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione (22 dicembre 1998)
Allegato 3: Gli interventi nel campo
del sistema integrato di istruzione, formazione e ricerca
Direttiva n. 252 del 29 maggio 1998: Utilizzazione, per l'anno 1998, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"
Decreto ministero del lavoro, 8 aprile 1998: "Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti"
Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (artt. 135-139): "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Legge n. 440 del 18 dicembre 1997: Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997: Educazione in età adulta - Istruzione e formazione
Dichiarazione finale della quinta conferenza internazionale sull'educazione degli adulti (Amburgo 14-18 luglio 1997)
Legge n. 196 del 24 giugno 1997 (articoli 16, 17, 18): "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
Legge n. 59 del 15 marzo 1997 : Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
DIRETTIVA n. 22 del 6 febbraio 2001
OGGETTO: Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000
Visto
l'Accordo per la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente
degli adulti, sancito dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie
locali il 2 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno
2000;
Visto il Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, articoli 138 e 139;
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento all'art.
6;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento per l'autonomia scolastica, e, in particolare, gli
articoli 3, 7, 8 e 9;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347,
relativo al regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della
pubblica istruzione;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 26
maggio 1999, articoli 24, 25, 27 e 39 e il relativo Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo 31 agosto 1999, articoli 7 e 37;
Vista l'Ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n 455;
Visto l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli
standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per
l'accreditamento delle strutture della formazione professionale sancito dalla
Conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000 ;
Ritenuto necessario avviare, nell'anno 2000/2001, il processo di
riorganizzazione e potenziamento dell'Educazione degli adulti nel sistema di
istruzione, in attuazione del citato Accordo del 2 marzo 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del
1° febbraio 2001;
emana la seguente Direttiva
Art. 1
1. Il sistema di istruzione concorre con il sistema della formazione professionale e dell'educazione non formale alla riorganizzazione e al potenziamento dell'educazione permanente degli adulti, al fine di accompagnare lo sviluppo della persona garantendo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e favorendo il pieno esercizio del diritto di cittadinanza.
2. La presente direttiva contiene le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'educazione permanente degli adulti relativi al sistema di istruzione, da attuare sulla base della programmazione regionale, come previsto nell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000, di seguito denominato "Accordo".
3. Le presenti linee guida hanno validità triennale dalla data della loro pubblicazione.
Art. 2 Obiettivi prioritari
- Gli obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione di cui all'articolo 1, comma 2, sono i seguenti:
a. la progressiva revisione dei corsi di alfabetizzazione culturale (istruzione elementare), di scuola media (150 ore) e di istruzione secondaria superiore per gli adulti, in relazione al processo di riordino dei cicli d'istruzione di cui alla legge 10 febbraio 2000, n° 30;
b. l'alfabetizzazione funzionale della popolazione adulta che consideri i differenziati bisogni di istruzione delle persone e di promozione culturale nei contesti locali;
c. lo sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e formazione;
d. il rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli locali, provinciali e regionali;
e. la progressiva riorganizzazione dei Centri territoriali già previsti dall'ordinanza ministeriale n° 455/97 nel contesto del sistema formativo integrato;
f. lo sviluppo della collaborazione tra i Centri territoriali e gli Enti locali attraverso la realizzazione di progetti pilota con lo scopo di rafforzare il complessivo sistema dell'educazione degli adulti;
g. la personalizzazione dei percorsi, il riconoscimento dei crediti e la progressiva realizzazione del sistema integrato di certificazione;
h. lo sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza in collegamento con i servizi offerti dal sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;
i. la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
j. l'adozione di misure di accompagnamento per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 3 Tipologia degli interventi
1. L'educazione degli adulti, nel sistema di istruzione, è caratterizzata dai seguenti interventi progressivamente riorganizzati in relazione ai traguardi formativi previsti dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 (disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione) e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 (obbligo di frequenza di attività formative sino a 18 anni) realizzati dai Centri territoriali permanenti (CTP) di cui all'art. 6 e dalle relative reti di istituzioni scolastiche:
a. i corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale (istruzione elementare);
b. i corsi di scuola media per adulti (150 ore);
c. i corsi per gli adulti negli istituti d'istruzione secondaria di II grado;
d. i percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti;
e. i percorsi integrati di istruzione e formazione, ferme restando le rispettive competenze;
f. i progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi, nel rispetto delle competenze di ciascun sistema.
2. Le finalità di cui all'art.2 possono essere perseguite dai Centri Territoriali anche attraverso la realizzazione di interventi individuali di informazione e orientamento e di interventi culturali per l'inserimento delle persone nel contesto sociale, in aggiunta alle attività di cui al comma 1.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 mirano prioritariamente all'integrazione dei percorsi di istruzione e formazione e sono strutturati in modo da promuovere la personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti degli adulti attraverso l'organizzazione modulare dei percorsi ed il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze comunque acquisite, con l'attestazione e la certificazione dei relativi esiti, anche, in termini di crediti, secondo criteri di trasparenza.
4. I percorsi finalizzati all'alfabetizzazione funzionale degli adulti previsti al comma 1, lettera d), sono organizzati secondo le linee guida contenute nell'allegato "A", che fa parte integrante della presente direttiva. Le indicazioni in esso contenute possono essere modificate ed integrate sulla base delle proposte formulate dal Comitato nazionale di cui all'articolo 10.
Art. 4 Percorsi integrati di istruzione e formazione
1. I percorsi integrati di istruzione e formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e), sono finalizzati a sostenere lo sviluppo dell'istruzione e della formazione sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione regionale dell'offerta formativa, attraverso azioni concertate dai Centri territoriali con le agenzie di formazione professionale accreditate. Essi sono prioritariamente destinati alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati al conseguimento di:
§ un titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale;
§ una qualifica professionale e la certificazione di crediti spendibili nell'ordinamento scolastico, nel rispetto delle specifiche competenze delle Regioni e degli Enti locali;
§ la certificazione di crediti spendibili per la prosecuzione degli studi e per il conseguimento di una qualifica professionale.
3. I Centri Territoriali permanenti e le relative reti di istituzioni scolastiche realizzano i percorsi di cui al presente articolo nell'ambito della programmazione locale dell'offerta formativa di cui all'articolo 9.
Art. 5 Progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi
1. I progetti pilota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono finalizzati a promuovere il nuovo sistema integrato dell'educazione permanente degli adulti così come delineato dall'Accordo, nel quadro della programmazione locale dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 9, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro. Essi hanno come obiettivo la produzione di una modellistica di elevata qualità, con alto grado di trasferibilità nel territorio nazionale con particolare riferimento alla personalizzazione degli ingressi nei percorsi di istruzione e formazione.
2. Le risorse destinate ai progetti pilota di cui al presente articolo, tratte dal bilancio del ministero della pubblica istruzione, sono assegnate sulla base dei criteri generali proposti dal Comitato nazionale di cui all'articolo 10 e sono utilizzate sulla base delle intese assunte dai dirigenti degli uffici scolastici regionali con le Regioni o con gli Enti locali da esse delegati.
Art. 6 Centri territoriali per l'educazione degli adulti
1. I Centri territoriali sono i centri di servizio del sistema di istruzione deputati all'attuazione dell'offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 8.marzo 1999, n. 275, articoli 7 e 9. Essi svolgono le funzioni previste dal punto 8.2.3 lettera a) dell'Accordo.
2. La dislocazione dei Centri territoriali è definita dalle Regioni, d'intesa con gli Enti locali e con il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, nel confronto con le Parti sociali, secondo gli obiettivi della programmazione regionale dell'offerta formativa di cui al decreto legislativo n.112/98, articolo 138 e sulla base delle indicazioni contenute nel punto 7.4, lettera b) dell'Accordo. Con le medesime procedure sono istituiti anche i nuovi Centri compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
3. Sulla base delle determinazioni di cui comma 2, i provvedimenti relativi alla riorganizzazione e all'istituzione di nuovi Centri sono adottati del dirigente del competente Ufficio scolastico regionale.
Art. 7 Risorse professionali
1. Le risorse professionali da impiegare per l'Educazione degli adulti, nel sistema dell'istruzione, sono definite in attuazione di accordi contrattuali, nonché di confronto con le Organizzazioni sindacali per quanto attiene le dotazioni organiche - tenuto conto di quanto indicato al punto 8.2.3 lettera a) dell'Accordo - al fine di costituire in ogni centro un nucleo di base di docenti con competenze organizzative, relazionali e metodologico - didattiche nel campo dell'educazione degli adulti.
2. La funzione docente per l'educazione degli adulti si esplica secondo le indicazioni dell'articolo 39, lettera e) del CCNL 26.5.1999, con particolare riferimento alla organizzazione flessibile dell'orario su base annua. Per le attività aggiuntive e le collaborazioni plurime si fa riferimento agli articoli 25 e 27 del CCNL 26.5.1999.
Art. 8 Formazione del personale
1. Gli interventi previsti dalla presente direttiva sono sostenuti da progetti di formazione del personale scolastico, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle risorse allo scopo destinate nel bilancio del ministero della Pubblica Istruzione, prioritariamente finalizzati alla formazione congiunta con gli operatori degli altri sistemi formativi, anche attraverso specifici accordi che il dirigente dell'ufficio scolastico regionale stipula con gli altri soggetti istituzionali interessati, allo scopo di favorire la formazione di competenze professionali con particolare riferimento all'accoglienza, al contratto formativo e all'assistenza tutoriale, alla didattica modulare, alla progettazione integrata, al lavoro in rete, alle competenze in rapporto all'alfabetizzazione funzionale.
2. Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) partecipano alla promozione e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
3. Nel caso di progetti integrati che prevedano anche il finanziamento regionale, l'attività di formazione del personale coinvolto nei progetti di educazione degli adulti sarà svolta dal soggetto selezionato sulla base delle procedure individuate dalle Regioni o dagli Enti locali da esse delegati.
Art. 9 Programmazione locale dell'offerta formativa integrata
1. Gli interventi per l'educazione degli adulti, di cui agli articolo 3 lettere d), e), f), sono parte integrante della programmazione locale dell'offerta formativa svolta in attuazione degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale di cui del decreto legislativo 112/98, articolo 138, in relazione a quanto previsto al punto 7.4 lettera c dell'Accordo.
2. Gli interventi per l'educazione degli adulti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) per quanto stabiliti nell'ambito dei Piani dell'Offerta Formativa di cui all'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, devono essere comunque coerenti con la programmazione locale dell'offerta formativa di cui al primo comma e devono essere ricondotti ad essa facendone ugualmente parte integrante. A questo fine, nel procedimento di approvazione dei Piani dell'Offerta Formativa, le istituzioni scolastiche per la definizione di tali interventi attivano, secondo quanto già espressamente previsto al quarto comma del citato art. 3 del D.P.R. 275/99, i necessari rapporti con le varie realtà del territorio, ricercandoli e stabilendoli, per tale scopo, in seno ai comitati locali di cui al citato punto 7.4 lettera c) dell'Accordo, non appena questi sono costituiti.
3. Il Comitato locale programma l'offerta formativa di cui al comma 1 con le relative misure di accompagnamento e recepisce contestualmente il programma degli interventi di cui al comma 2, entro il mese di marzo di ciascun anno. Quanto sopra viene svolto, tenuto conto delle risorse disponibili individuate sulla base delle intese raggiunte tra il dirigente dell'ufficio scolastico regionale e la Regione o gli Enti locali da essa delegati, nonché delle eventuali ulteriori risorse disponibili nel territorio di competenza.
4. Il Comitato locale propone ai Centri territoriali la realizzazione delle attività comprese nella programmazione locale di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche che afferiscono al centro territoriale sulla base degli accordi di rete di cui all'articolo 6, comma 1 deliberano in merito all'inserimento delle attività medesime nel piano dell'offerta formativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.275/99, articolo 3 .
Art. 10 Comitato Nazionale
1. In attesa della compiuta attuazione del sistema integrato per l'educazione degli adulti è istituito, presso il ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato nazionale così composto:
§ 2 rappresentanti del ministero della Pubblica Istruzione
§ 2 rappresentanti del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
§ 1 rappresentante del ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
§ 1 rappresentante del dipartimento degli Affari sociali
§ 6 rappresentanti delle Regioni
§ 4 rappresentanti dei Comuni
§ 1 rappresentante delle Comunità montane
§ 2 rappresentanti delle Province
§ 8 rappresentanti delle parti sociali di cui 4 in rappresentanza dei lavoratori e 4 in rappresentanza dei datori di lavoro.
2. Il Comitato nazionale di cui al comma 1 svolge le funzioni previste al punto 7.4 dell'Accordo, raccordandosi con il Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).
3. Nessun compenso è previsto per la partecipazione ai lavori del Comitato, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio e di missione sostenute dai suoi componenti
Art. 11 Disciplina transitoria
1. Sino alla compiuta riorganizzazione dei corsi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b), viene rispettivamente rilasciato il titolo di licenza elementare o di licenza media, secondo i criteri e le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455, art. 7, comma 2.
2. In attesa dell'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali previsto dall'accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 18 febbraio 2000, le attestazioni relative ai percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d),e),f) ed i crediti spendibili sono certificati secondo il modello contenuto nell'allegato "B" che fa parte integrante della presente direttiva.
PIANO ATTUATIVO DEL PROGETTO EDUCATIVO SERALE: STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE CORSI EDA
I corsi per adulti possono essere pomeridiani e / o serali. Ad essi possono accedere tutti coloro che hanno compiuto il 18°mo anno di età o debbono assolvere all’obbligo formativo.
INDIRIZZO GESTIONE AZIENDALE AD INDIRIZZO INFORMATICO O LINGUISTICO
In tale corso di studi si acquisiscono le conoscenze e competenze per lavorare nelle realtà aziendali, gestire la contabilità e le risorse umane e tecniche.
DIPLOMA DI QUALIFICA ( IN 2 ANNI)
Corso di qualifica “Operatore gestione aziendale” |
1°-2° ANNO |
3° ANNO |
Italiano – Storia |
6 |
5 |
Matematica |
3 |
3 |
1° Lingua straniera |
4 |
3 |
2° Lingua Straniera |
3 |
3 |
Diritto e Economia Politica |
2 |
3 |
Economia aziendale |
5 |
5 (1)* |
Trattamento testi |
4 |
2* |
Geografia economica |
- |
2 |
Informatica |
- |
3 (1)* |
* Copresenza trattamento testi
DIPLOMA DI QUALIFICA (orario ministeriale per corsi mattutini)
Corso di qualifica “Operatore gestione aziendale” |
1° ANNO |
2° ANNO |
3° ANNO |
|
AREA COMUNE |
|
|
|
|
Italiano |
5 |
5 |
3 |
s.o |
Storia |
2 |
2 |
2 |
o |
Matematica ed Informatica |
4 |
4 |
3 |
s.o |
1° Lingua straniera |
3 |
3 |
3 |
s.o |
Scienze della terra e biologia |
3 |
3 |
|
O |
Educazione fisica |
2 |
2 |
2 |
p |
Religione |
1 |
1 |
1 |
O |
AREA INDIRIZZO |
|
|
|
|
2° Lingua Straniera Inglese |
4 |
4 |
3 |
s.o |
Diritto e Economia Politica |
2 |
2 |
4 |
s.o |
Economia aziendale |
5 |
6 |
7 (1)* |
s.o |
Trattamento testi |
5 |
4 |
2* |
P |
Geografia economica |
- |
- |
3 |
o |
Informatica |
- |
- |
3(1)* |
s.o |
* Copresenza trattamento testi
Durante il 3° anno gli studenti frequenteranno un periodo di stage presso le strutture del settore
Per gli studenti lavoratori, il tirocinio può essere sostituito da l’attività di lavoro se attinente al corso di studi scelto.
DIPLOMA DI STATO PER EDA
Corso di diploma di stato “Tecnico della gestione aziendale” |
4° ANNO |
5° ANNO |
Italiano – Storia |
6 |
6 |
Matematica |
3 |
3 |
1° Lingua straniera |
3 |
3 |
2° Lingua Straniera o Informatica (se indirizzo informatico) |
3 |
3 |
Diritto e Economia Politica |
3 |
4 |
Economia aziendale |
7(3)* |
8(3)* |
Trattamento testi |
3* |
3* |
Geografia delle risorse |
2 |
- |
Terza Area |
|
|
* Copresenza di trattamento testi con economia aziendale
Durante il 3° anno gli studenti frequenteranno un tirocinio presso le aziende del settore
Terza area o microspecializzazione è un’area professionalizzante (4° - 5° anno) nella quale vengono proposti agli studenti interventi di esperti esterni, relativi all’indirizzo scelto,con relativo tirocinio di circa 60 ore
DIPLOMA DI STATO (orario ministeriale per corsi mattutini)
Corso di diploma di stato “Tecnico dei servizi sociali” |
4° ANNO |
5° ANNO |
|
AREA COMUNE |
|
|
|
Italiano . |
4 |
4 |
s.o |
Storia |
2 |
2 |
s.o |
Matematica |
3 |
3 |
s.o |
Lingua straniera |
3 |
3 |
s.o |
Educazione fisica |
2 |
2 |
p |
Religione |
1 |
1 |
o |
AREA INDIRIZZO |
|
|
|
Diritto e Economia |
3 |
4 |
s.o |
Economia Aziendale |
7 (3)* |
8(3)* |
s.o |
Geografia delle risorse |
2 |
- |
o |
Lingua straniera o Informatica gestionale (se indirizzo informatico) |
3 |
3 |
s.o |
Terza Area |
|
|
|
* Copresenza con l’insegnante di trattamento testi
INDIRIZZO SERVIZI SOCIALI
Nel corso di studi si acquisiscono conoscenze e competenze per gestire strutture sociali e programmare gli interventi educativi idonei a soggetti quali minori, adolescenti, disabili, anziani.
DIPLOMA DI QUALIFICA ( IN 2 ANNI)
Corso di qualifica “Operatore dei servizi sociali” |
1°-2° ANNO |
3° ANNO |
Italiano – Storia |
6 |
5 |
Matematica |
3 |
3 |
Lingua straniera |
3 |
3 |
Diritto e Economia Politica |
2 |
- |
Legislazione sociale |
2 |
3 |
Psicologia |
5* |
5** |
Metodologie Operative |
4* |
5** |
Musica |
2* |
- |
Disegno |
2* |
- |
Anatomia, fisiologia Igiene |
- |
4 |
*Copresenza metodologie operative con musica, disegno, psicologia
** Copresenza di metodologie operative con psicologia
Durante il 3° anno gli studenti frequenteranno un periodo di stage presso le strutture del settore
Per gli studenti lavoratori, il tirocinio può essere sostituito da l’attività di lavoro se attinente al corso di studi scelto
DIPLOMA DI QUALIFICA (orario ministeriale per corsi mattutini)
Corso di qualifica “Operatore servizi sociali” |
1° ANNO |
2° ANNO |
3° ANNO |
|
AREA COMUNE |
|
|
|
|
Italiano |
5 |
5 |
3 |
s.o |
Storia |
2 |
2 |
2 |
o |
Matematica ed Informatica |
4 |
4 |
3 |
s.o |
Lingua straniera |
3 |
3 |
3 |
s.o |
Scienze della terra e biologia |
3 |
3 |
- |
o |
Educazione fisica |
2 |
2 |
2 |
p |
Religione |
1 |
1 |
1 |
o |
AREA INDIRIZZO |
|
|
|
|
Psicologia-scienze educazione |
5(1)* |
5(1)* |
7 |
s.o |
Diritto,legislazione sociale e Economia |
- |
4 |
4 |
s.o |
Metodologie operative |
3 |
5 |
6 (1)* |
p |
Musica |
3(1)* |
- |
- |
o |
Disegno |
3(1)* |
- |
- |
g |
Anatomia, fisiologia, igiene |
3 |
5 |
6 |
s.o |
*Copresenza metodologie operative con musica, disegno, psicologia
** Copresenza di metodologie operative con psicologia
DIPLOMA DI STATO PER EDA
Corso di diploma di stato “Tecnico dei servizi sociali” |
4° ANNO |
5° ANNO |
|
Italiano – Storia(solo orale) |
6 |
6 |
s.o |
Matematica |
3 |
3 |
s.o |
Lingua straniera |
3 |
3 |
s.o |
Diritto e Economia Politica |
3 |
3 |
s.o |
Psicologia |
4 |
4 |
s.o |
Tecnica amministrativa |
2 |
3 |
s.o |
Cultura medico Sanitaria |
4 |
4 |
s.o |
Terza Area |
(4) |
(4) |
|
DIPLOMA DI STATO (orario ministeriale per corsi mattutini)
Corso di diploma di stato “Tecnico dei servizi sociali” |
4° ANNO |
5° ANNO |
|
AREA COMUNE |
|
|
|
Italiano . |
4 |
4 |
s.o |
Storia |
2 |
2 |
s.o |
Matematica |
3 |
3 |
s.o |
Lingua straniera |
3 |
3 |
s.o |
Educazione fisica |
2 |
2 |
p |
Religione |
1 |
1 |
o |
AREA INDIRIZZO |
|
|
|
Diritto e Economia Politica |
3 |
3 |
s.o |
Psicologia |
5 |
5 |
s.o |
Tecnica amministrativa |
2 |
3 |
s.o |
Cultura medico Sanitaria |
5 |
4 |
s.o |
Terza Area |
(4) |
(4) |
|
Terza area o microspecializzazione è un’area professionalizzante (4° - 5° anno) nella quale vengono proposti agli studenti interventi di esperti esterni, relativi all’indirizzo scelto,con relativo tirocinio di circa 60 ore
N.B. Nel supplemento alla gazzetta ufficiale del 1 luglio 1994 sono riportate oltre le tabelle orarie anche le indicazioni per le discipline, le copresenze e le aree di approfondimento.
INTERVENTI DI SUPPORTO: PARTENZA (presa di contatto-pubblicità) - PERCORSO (accertamento crediti, accoglienza, frequenza corso) – ARRIVO (orientamento, sostegno, studio)
- Rapporti strutture presenti nel territorio ( osservazione, interviste – colloqui , ) presso:
v Enti locali: Provincia, Comune, Centro territoriale per l’impiego, ufficio di collocamento, CSA, Informa giovani, Sindacati……..
v Enti privati: Parrocchie, Giornali locali, agenzie per l’impiego
Distribuzione del materiale informativo presso tali Enti ed altri quali: scuole elementari e medie, ospedali, bar, centri sportivi, uffici postali, negozi in genere……
2. Apertura di uno sportello scolastico esclusivo per i corsi EDA per condurre colloqui che saranno tenuti da uno o più tutor (insegnanti, personale di segreteria..) il cui compito sarà quello di:
v Dare informazioni chiare e precise sulla struttura dei corsi previsti; ad esempio
FREQUENZA DI 2 ANNI – CONSEGUIMENTO DIPLOMA DI QUALIFICA
FREQUENZA DI ULTERIORI 2 ANNI – CONSEGUIMENTO DIPLOMA STATO
v Presentare le discipline del corso di studi ed orari (circa 28-30 ore settimanali); rispetto alle discipline ed orari del percorso di studio mattutino l’orario delle discipline verrà ridotto ed alcune discipline come educazione fisica e religione eliminate
v Conoscere la loro storia scolastica, le loro aspettative, le richieste particolari
v Offrire, dove richiesto, la possibilità di essere seguiti e guidati per tutto il percorso scolastico da un tutor
- Conoscere gli utenti:
v Cronostoria: l’età media degli studenti è intorno ai trenta anche se ci possono essere molte richieste di adulti anche oltre i 45 anni. Mediamente sono donne che cercano di prendere una qualifica per avere più opportunità di lavoro; a questo si aggiungono gli uomini che per un avanzamento di carriera o di stipendio o per conseguire un traguardo che in giovane età avevano trascurato si iscrivono a questi corsi . E’ comunque possibile iscriversi ai corsi pomeridiani o serali per adulti tutti coloro che hanno conseguito il 18° anno di età o debbono assolvere all’obbligo formativo.
v Scheda di presentazione del candidato: predisporre un questionario o una scheda dove vengano riportati oltre i dati anagrafici e la situazione lavorativa attuale, il percorso di studio indicando chiaramente il conseguimento del diploma di scuola media quando e dove conseguito; la certificazione degli anni di scuola superiore frequentata e in quale istituto ; i corsi di formazione professionale frequentati. Inoltre chiedere quali sono gli interessi e le attitudini del singolo iscritto, quali sono le difficoltà che ha incontrato nel precedente corso di studi, quali sono gli interessi futuri e i settori dove vorrebbe lavorare.
v I seguenti dati, oltre al contatto personale con il singolo iscritto, vengono elaborati dal tutor e portati al consiglio di classe per predisporre il lavoro futuro organizzativo.
- Riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite;
v Gli iscritti che oltre al diploma di scuola media inferiore hanno frequentato alcuni anni di studi di scuola superiore o hanno conseguito degli attestati professionali, possono accedere ad anni successivi al primo se, dalle pagelle si evince che hanno l’ammissione alla seconda o terza classe oppure hanno sostenuto esami in altri corsi provinciali o regionali attinenti al corso di studio scelto
v E’ possibile frequentare il pomeridiano, recuperare debiti anche in funzione della risoluzione degli stessi acquisiti nei corsi del mattino. Sono da intendersi collegati al pomeridiano tutti i corsi attuati a vario titolo all’interno della scuola, naturalmente comprese le presenze all’obbligo formativo.
v Per coloro che invece hanno il diploma di scuola media inferiore ma che per l’età, per l’esperienza professionale e personale acquisita vogliono tentare di iscriversi a corsi successivi al primo, verranno predisposti dei questionari di valutazione delle conoscenze e competenze per ogni disciplina del primo anno. Il consiglio di classe deciderà, in base ai risultati ottenuti, il passaggio alla seconda classe e i debiti eventualmente da assolvere.
- L’accoglienza.
Prima di far partire i corsi, predisporre i test per coloro che vogliono accedere agli anni successivi e abbreviare il corso di studi, viene predisposta un’assemblea generale con tutti gli iscritti ( da svolgersi intorno alla metà di settembre ) e i docenti coinvolti ed i tutor.
v Descrizione struttura dei corsi, con presentazione orario e docenti delle singole discipline ed il profilo professionale.
v Presentazione della scuola e di alcuni vecchi corsisti ( raccolta testimonianze); conoscenza dei locali e del funzionamento della scuola
v Suddivisione degli iscritti in piccolo gruppi ( metodologie circle time ) insieme ad alcuni docenti dei corsi e dei tutor per parlare delle ansie, aspettative, difficoltà di frequenza etc…( I tutor prenderanno appunti e aggiungeranno questi dati nella scheda personale dello studente)
v Al termine verrà consegnato il calendario per singole discipline dei test per accedere agli anni successivi.
- Il contratto formativo.
v Alla termine dei test , ogni corsista potrà conoscere il proprio contratto formativo, gli eventuali debiti da recuperare, il tutor di riferimento, la scheda con l’orario e i docenti del suo corso. Alla fine del primo quadrimestre verrà ripetuto questo momento di incontro per valutare i primi risultati ed eventualmente motivare e sostenere nelle difficoltà incontrate.
v Al termine dell’anno scolastico viene consegnata la scheda personale al corsista; il tutor leggerà e valuterà insieme al corsista il cammino formativo raggiunto e gli eventuali debiti da colmare con i corsi di recupero messi a disposizione della scuola all’inizio di settembre.